Abbiamo discusso vari temi, fra i quali l'uso dell'e-mail e delle chat per trasmettere informazioni mediche, l'outsourcing informatico, l'accesso ai sistemi informatici di studio dall'estero, i cookies, la pubblicità / i social media e la deontologia professionale, il Cloud ecc. Gli interessati possono scaricare la presentazione da questo link.
Il 18 ottobre 2017 ho partecipato quale relatore ad un evento formativo organizzato dall'Ordine dei medici del Canton Ticino con una presentazione dal titolo "Lo studio medico nell’era digitale: sfide, opportunità e responsabilità". Il focus era sul segreto professionale del medico e dei suoi ausiliari, sulla privacy, sulla protezione dei dati e sulla sicurezza informatica, senza dimenticare un excursus sulla nuova Legge federale, entrata in vigore ad aprile di quest'anno, sulla cartella informatizzata del paziente (link).
Abbiamo discusso vari temi, fra i quali l'uso dell'e-mail e delle chat per trasmettere informazioni mediche, l'outsourcing informatico, l'accesso ai sistemi informatici di studio dall'estero, i cookies, la pubblicità / i social media e la deontologia professionale, il Cloud ecc. Gli interessati possono scaricare la presentazione da questo link.
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La Svizzera è in pieno processo di digitalizzazione, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio “fermento legislativo”, con l’apertura di cantieri legislativi nei settori più disparati, dal diritto d’autore, alla protezione dei dati personali, alla sorveglianza delle telecomunicazioni, al furto d’identità digitale, alla “tecnofinanza”, alla protezione della “Svizzerità” di prodotti e servizi, all’identità e alla comunicazione elettronica certificata. Questi cantieri sono tutti legati da un filo rosso: la modernizzazione nel nostro ordinamento giuridico per affrontare le sfide del futuro, per stimolare l’innovazione e per mantenerci competitivi nel panorama dell’economia globale e dell’IoE (“Internet of Everything”).
Approfittando dell’occasione posta dal Simposio “Regulatory Framework for Operating e-Commerce in Switzerland” tenutosi a Berna in data 7 febbraio 2017, organizzato da Netcomm Suisse, cui ho avuto il privilegio di partecipare quale relatore sul tema “Data protection and legal framework”, ho allestito una breve (ma intensa) presentazione sui cantieri legislativi chiusi quest’anno, quelli in via di chiusura e quelli appena partiti. Come potrete vedere, sono partito dalle revisioni entrate in vigore l’01.01.2017 (Legge sulla firma elettronica; pacchetto Swissness), per poi passare a leggi e provvedimenti in attesa di entrare in vigore (Legge sulla sorveglianza e sul controllo del traffico postale e delle telecomunicazioni; Privacy Schield USA – CH), per finire con i progetti legislativi in fieri (reato di furto d’identità digitale; Legge sulla protezione dei dati; Legge sul diritto d’autore; Legge sulle banche). Premetto che non si tratta di una presentazione dettagliata dei singoli cantieri, bensì di una “road map” per chi, da non giurista, fosse alla ricerca di materiale e spunti per approfondire le novità legislative appena entrate in vigore, rispettivamente quelle che un giorno (forse) verranno alla luce. Attraverso i collegamenti ipertestuali avete la possibilità di richiamare i testi legislativi, le ordinanze, i rapporti e i commenti legati a questi importanti cantieri per comprenderne il senso e la portata. Buona lettura. Condivisioni e commenti sono estremamente ben accetti! Avv. Gianni Cattaneo Il Tribunale federale, con sentenza 2 dicembre 2015 6B_473/2015, il cui testo completo è disponibile qui (mentre la sentenza ticinese di appello è disponibile qui), ha chiarito un punto giuridico importante nel campo del cybercrime legato al tema della e-reputation: i delitti contro l’onore (ad esempio: la diffamazione, quale reato oggetto della sentenza del TF) commessi mediante Internet sono delitti istantanei e non permanenti. Il Tribunale federale non ha ritenuto di dover distinguere i delitti contro l’onore commessi offline (ad esempio, mediante uno stampato) da quelli commessi online. La conseguenza? In applicazione dell’art. 178 cpv. 1 CP, il termine di prescrizione dell’azione penale è di 4 anni, che decorrono non da quando il proposito lesivo viene eliminato da Internet (tesi, a mio parere del tutto condivisibile, del Ministero pubblico ticinese quale ricorrente), bensì dalla data di pubblicazione online del proposito medesimo. Nel caso sub iudice, la sentenza di prima istanza era stata emessa dopo lo scadere del termine quadriennale, ciò che ha determinato il proscioglimento dell’imputato.
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AutoreGianni CATTANEO Archivio
October 2014
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