I fatti, nella misura utile a comprendere i principi giuridici che scaturiscono dalla sentenza, possono essere riassunti in maniera sommaria come segue. Il blogger ha attivato il proprio blog, sul quale ha pubblicato un articolo in cui attaccava il Direttore della Banca cantonale ginevrina. Quest’ultimo ha presentato al Giudice civile una richiesta di rimozione dell’articolo, sia nei confronti del Blogger, sia del Provider. Il Giudice ha accertato il carattere illecito dell’articolo siccome lesivo dei diritti della personalità del Blogger (protezione dell’onore), ha ordinato la sua rimozione e condannato Blogger e Provider al pagamento di un’indennità per le spese legali, nella misura rispettivamente del 25% e del 75%. Il Provider ha interposto ricorso contro la decisione, sostenendo in particolare che l’azione promossa nei suoi confronti in accertamento del carattere illecito dell’articolo, essendo un semplice intermediario, avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile, rispettivamente respinta. Il Tribunale di ultima istanza cantonale ha confermato il giudizio impugnato.
Il Provider ha interposto ricorso al TF. L’oggetto del ricorso riguarda l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Provider nell’ambito delle azioni difensive poste a protezione della personalità. Da una parte, il Provider sostiene che colui il quale si limita ad ospitare blogs degli utenti non partecipa ad un’eventuale lesione della personalità arrecata dai medesimi, per cui non può fare l’oggetto di azioni giudiziarie per tale titolo; dall’altra parte, la vittima della lesione sostiene, in applicazione della giurisprudenza sulla corresponsabilità dei giornali in caso di lesioni perpetrate attraverso la posta dei lettori, che il Provider possiede la legittimazione passiva in relazione a dette azioni in funzione del suo ruolo nella diffusione dei contenuti illeciti.
Posto che il TF ha respinto il ricorso del Provider e confermato la sentenza cantonale, la motivazione può essere riassunta come segue:
a) il TF rileva che, ancorché all’estero (USA e UE, in particolare) si è legiferato in favore dell’immunità civile e penale per i provider di servizi Internet in relazione ai contenuti pubblicati dagli utenti, ciò non è avvenuto in Svizzera;
b) su proposta del CF del 23.11.2011 il Consiglio nazionale ha adottato il postulato "Diamo un quadro legale ai social media" del 29.09.2011 (link), il cui scopo è di determinare se il diritto in vigore tratta l’evoluzione dei media sociali in maniera adeguata e se lo stesso definisce in maniera sufficiente le responsabilità delle persone coinvolte;
c) il ricorso va giudicato sulla base del diritto in vigore, e meglio:
- art. 28 cpv. 1 CC: “Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa”;
- sulle azioni disponibili: “L’attore può chiedere al giudice: 1. di proibire una lesione imminente; 2. di far cessare una lesione attuale; 3. di accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. 2 L’attore può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata. 3 Sono fatte salve le azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell’utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d’affari senza mandato” (art. 28a CC).
d) secondo il TF, la formulazione dell’art. 28 cpv. 1 CC comprende non solo l’autore originario della lesione, bensì “qualsiasi persona la cui collaborazione causa, permette o favorisce la lesione, senza che sia necessario che a tale persona sia imputabile una colpa”; “la semplice collaborazione comporta (oggettivamente) lesione, anche se l’autore non se ne rende conto oppure non può esserne a conoscenza”; in altre parole, può essere coinvolto colui che “contribuisce alla trasmissione” dei propositi illeciti; “in generale, la parte lesa può agire contro chiunque ha oggettivamente avuto un ruolo, ancorché secondario, nella creazione o nello sviluppo della lesione” (riferimenti citati: DTF 126 III 161 consid. 5a/aa p. 165; 113 II 213 consid. 2b p. 216; 106 II 92 consid. 3a p. 99; Sentenza 5P. 308/2003 consid. 2.4 pubblicata in SJ 2004 I p. 250; Sentenza 5C. 28/1993 consid. 2);
e) colui che si limita a mettere a disposizione degli internauti una struttura di comunicazione, ossia rende accessibile un contenuto senza esserne l’autore, funge da intermediario nella diffusione dell’informazione e “partecipa” pertanto alla lesione ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 CC;
f) a fronte della preoccupazione sollevata dalla ricorrente circa l’impatto negativo su Internet di un’eventuale conferma della legittimazione passiva del semplice intermediario, il TF ha chiarito che l’assenza del requisito della colpa riguarda solo le azioni difensive previste dall’art. 28a cpv. 1 e 2 CC e non le azioni riparatrici del danno economico e del torto morale riservate dall’art. 28a cpv. 3 CC (regolate dagli art. 41 e seg. CO); di conseguenza, per ottenere un risarcimento economico sulla base dell’art. 28a cpv. 3 CC) occorre che la vittima dimostri la colpa della parte convenuta [nota dell’autore: tale condizione è difficilmente realizzabile nel caso del semplice intermediario nelle comunicazioni via Internet, nella misura in cui lo stesso non è autore del contenuto illecito e la pubblicazione avviene senza il suo intervento e a sua insaputa).
Osservazioni finali dell’autore: in attesa di un’eventuale revisione del diritto civile sulla responsabilità degli intermediari, la sentenza del TF ha conseguenze notevoli sul settore Internet svizzero:
a) qualsiasi persona che contribuisce alla propagazione di informazioni su Internet può essere azionata in giustizia sulla base delle azioni difensive ex art. 28a cpv. 1 e 2 CC in relazione a contenuti lesivi della personalità; ciò indipendentemente dal fatto che sussista o meno un comportamento colpevole in capo all’intermediario;
b) tra gli intermediari vi sono, come accertato nel caso concreto, i Provider di servizi di blogging;
c) lo stesso vale, a titolo esemplificativo, ritenuto il loro ruolo nella propagazione di contenuti attraverso Internet, anche per: hosting provider e titolari di siti web, blog o forum di discussione (ad esempio in relazione ai commenti lasciati dai visitatori), i titolari di accounts sui social networks relativamente ai commenti lasciati sulle bacheche personali da terzi, i social networks in generale per le lesioni perpetrate dai loro utenti, i motori di ricerca
(limitatamente alla cancellazione della cache e alla rimozione dagli indici dei contenuti illeciti), ecc.;
d) l’obbligo di risarcire il danno o di versare un’indennità per torto morale (art. 28a cpv. 3 CC) presuppone che la parte obbligata, oltre ad aver partecipato alla lesione, abbia commesso una colpa, ossia abbia agito con intenzione o negligenza in relazione alla lesione dei diritti della personalità;
e) quid del Provider che non ha rimosso volontariamente e senza indugio un contenuto illecito / lesivo dei diritti della personalità nonostante una richiesta motivata in tal senso della parte lesa? Resta da chiarire se per effetto di tale comportamento il Provider non assuma un comportamento colpevole sotto forma di un contributo consapevole (per astensione) all’aggravarsi / allo sviluppo della lesione, il che lo renderebbe attaccabile in risarcimento del danno subìto dalla vittima a far conto dallo scadere di un termine ragionevole per rimuovere il contenuto illecito.