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  Introduzione al diritto svizzero dell'informatica e di Internet

Obbligo del provider di conservare i dati sui visitatori del proprio sito web: condanna per favoreggiamento confermata nel caso di cancellazione degli indirizzi IP

18/9/2012

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In una recente sentenza del Tribunale federale (link) è stato affrontato il tema dell'obbligo del titolare di una piattaforma di pubblicazione anonima di messaggi sulla politica locale di conservare gli indirizzi IP degli utenti che postano i messaggi, nonché delle conseguenze a livello penale in caso di mancata conservazione, rispettivamente di cancellazione dei dati.
Ricordo che giusta l'art. 15 cpv. 3 della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), i soggetti offerenti servizi che rientrano nel campo di applicazione della LCSPT "sono tenuti a conservare, per sei mesi, i dati necessari all’identificazione degli utenti come anche i dati relativi al traffico e alla fatturazione". Ciò è il caso di "tutti gli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione, statali, concessionari o soggetti all’obbligo di notificazione nonché agli offerenti Internet" (art. 1 cpv. 2 LSCPT). Il problema che si pone è il seguente: chi sono gli "offerenti Internet"? Solo gli Access Provider? (va in questa direzione la versione francese della norma, che parla di "fournisseurs d’accès à Internet", ovvero si riferisce ad una categoria specifica e ben conosciuta di provider di servizi collegati ad Internet) Oppure anche il gestore di un sito che si limita a fornire spazio agli utenti per esprimersi pubblicamente?
Il Tribunale federale ha adottato un'interpretazione ampia della nozione di "offerente Internet", che comprende anche la figura del provider di spazi per discussioni online. In via generale, l'Hosting Provider (in senso lato) ricade dunque sotto la LSCPT, con conseguente obbligo in capo al medesimo di conservare i dati necessari all'identificazione degli utenti come anche i dati relativi al traffico e alla fatturazione per 6 mesi.
Nel caso in esame, il socio gerente della società titolare del sito, non avendo adempiuto all'obbligo sopraccitato di conservazione, data la sua qualità di organo della medesima, ossia avendo cancellato la lista degli indirizzi IP che identificavano gli utenti del sito, ha vanificato la persecuzione dei reati commessi dagli utenti attraverso il sito (reati contro l'onore), rendendosi così autore di favoreggiamento ex art. 305 CP ("Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59–61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria"). Il fatto che al momento della cancellazione dei dati non vi fossero procedimenti penali in corso nulla muta al riguardo.
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    Gianni CATTANEO

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