Esaminiamo le coordinate giuridiche della questione in otto domande:
1. Acquistare un oggetto su un sito di aste online (anche se a prezzo fisso) o sul sito di un rivenditore online è la stessa cosa?
No. Nelle aste online, il titolare del sito non è il venditore. È un semplice intermediario, che non è parte al contratto di vendita. In queste transazioni il venditore può essere un venditore non professionale (cosiddetta transazione "C2C" o "Consumer to Consumer"); queste vendite sono "critiche" / insidiose, in quanto se il venditore è domiciliato all’estero, l'acquirente elvetico perde il beneficio del diritto e del Giudice svizzero. Ad esempio, acquistare da un venditore non professionale cinese comporta di principio che il contratto di compravendita sia governato dal diritto cinese e che il Giudice competente sia quello del foro del domicilio del venditore!
2. Cosa è una contraffazione e quali diritti sono violati?
Si tratta dell'imitazione di un prodotto protetto da diritti della proprietà intellettuale, ad esempio:
- diritto al marchio, ossia su un segno atto a distinguere l’origine di un prodotto (slogan, logo, jingle, parola ecc.; ad esempio: Coca Cola);
- diritto sul design, ossia sulla forma e sull’aspetto esteriore di un oggetto, se innovativo;
- brevetto d’invenzione: prodotto o procedimento nuovo frutto di un’attività inventiva;
- diritto d’autore: opere artistiche o letterarie dotate di carattere originale.
Questi diritti (della proprietà intellettuale e industriale) hanno carattere "assoluto", nel senso che, al pari della proprietà reale, sono opponibili a chiunque. Essi conferiscono al titolare un monopolio giuridico sul bene protetto per un certo tempo (70 anni dal decesso del titolare nel diritto d'autore; 20 anni per i brevetti d'invenzione; 5 anni x 5 per il design; 10 anni rinnovabili senza limite per i marchi). Tale monopolio comprende un diritto d’uso esclusivo, che consiste nel diritto di vietare ogni utilizzazione del bene incorporante il diritto e del segno / contenuto protetto da parte di terzi.
3. Quali mezzi hanno i titolari dei marchi per difendersi?
- causa civile onde ristabilire la situazione conforme al diritto + risarcimento del danno + ottenere informazioni sulla provenienza del prodotto; è inoltre possibile richiedere al Giudice l'emanazione di provvedimenti cautelari (ad esempio, il sequestro dei beni contraffatti), a condizione di provare a livello di verosimiglianza: lesione, urgenza, pregiudizio difficilmente reparabile e il fumus boni iuris;
- denuncia / querela penale penale: reati di contraffazione + violazione proprietà intellettuale (5 anni di pena detentiva se agito per mestiere o pena pecuniaria e multa; reato perseguito d’ufficio);
- richiesta di intervento alle dogane: opposizione transito, import, export + distruzione della merce (se non viene sollevata l'opposizione; nel caso di opposizione, la questione è demandata al Giudice).
4. Qual è la situazione di chi importa prodotti contraffatti per uso personale?
L'uso privato non è punibile perché non vi è messa in commercio del bene contraffatto. Attenzione perché in Italia e Francia (ad esempio) tale comportamento è punibile. Lo scopo della legge svizzera è quello di ritirare sistematicamente dal commercio le contraffazioni.
Dal 2008 la merce destinata all'uso privato può essere bloccata e distrutta in frontiera attraverso una procedura di distruzione semplificata (vedi quesito precedente). I costi sono posti a carico di chi ha ordinato la merce.
5. Ho acquistato senza saperlo merce contraffatta. Cosa devo fare?
Si consiglia di:
- non utilizzare il prodotto: problema di sicurezza (es. giochi bambini, medicamenti o prodotti infiammabili);
- non pagare il prezzo pattuito, rispettivamente comunicare alla banca il blocco del pagamento tramite carta credito (trattandosi di una truffa);
- comunicare per iscritto (Raccomandata RR) al venditore il rifiuto della merce, il recesso dal contratto e il rimborso;
- informare la piattaforma di acquisto (ad esempio, Ricardo / Ebay);
- se il venditore non reagisce, valutare con Ricardo / Ebay se è applicabile uno strumento di protezione dell’acquirente (ad esempio nel caso di pagamento tramite Paypal);
- inoltrare una denuncia penale (polizia);
- informare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati.
6. In generale sulla responsabilità per difetti nell’e-commerce: quali le regole?
Premesso che un difetto consiste nell'assenza di una qualità promessa o legittimamente presupposta dall'acquirente, occorre:
- stabilire le condizioni contrattuali applicabili (fonti: offerta / sito del venditore; in assenza: condizioni generali del sito d'aste; in assenza o in presenza di pattuizioni nulle: diritto applicabile);
- esaminare senza indugio la merce consegnata;
- comunicare subito il difetto al venditore (Raccomandata RR);
- assicurare la provvisoria custodia della merce;
- dichiarare al venditore l'opzione prescelta:
a) se difetto grave: recedere dal contratto (restituzione / rimborso); oppure
b) esigere la riduzione del prezzo; oppure
c) esigere la sostituzione del bene con uno privo di difetti.
ATTENZIONE: le Condizioni generali applicabili possono prevedere che l’acquirente ha solo il diritto alla riparazione!
Inoltre, in diritto svizzero non è previsto il diritto di ripensamento / revoca gratuito nel commercio elettronico (diversamente dall'UE: minimo 7 giorni per Direttiva europea). Solo nei contratti a domicilio + sulle strade pubbliche un tale diritto è dato.
Sulla durata della garanzia:
- B2C: 2 anni e il termine ha carattere imperativo (salvo per le cose usate, dove il minimo è di 1 anno);
- C2C / B2B: come sopra ma il diritto è dispositivo (deroga ammissibile per contratto).
ATTENZIONE: la garanzia può, in tutti i casi, essere contrattualmente soppressa! Ciò è difficilmente comprensibile, se si pensa che il termine della garanzia non può essere liberamente stabilito.
7. Ho acquistato merce contraffatta. Posso rivenderla per recuperare il prezzo pagato? Rischio qualcosa?
Si, rischio di essere perseguito penalmente: il reato di violazione del marchio, ad esempio, prevede 1 anno di pena detentiva (se non agito per mestiere) o pena pecuniaria + multa.
8. Sui siti d’aste online è acquistabile merce contraffatta. Il sito è responsabile verso il titolare dei diritti di proprietà intellettuale del danno subito?
Il problema è complesso e vi è incertezza giuridica: non vi sono leggi speciali, né giurisprudenza sullo statuto giuridico e sulle obbligazioni dei siti di aste online. Di conseguenza, si applicano le regole usuali in tema di responsabilità per atto illecito (violazione disposizione legale, colpa, rapporto di causalità, danno) o penale (autore o complice).
Trend all’estero:
- UE: nella Sentenza pregiudiziale (riservata dunque la decisione di merito della Corte inglese) nel caso Oréal / Ebay (UK; 2011), la CGUE ha stabilito dei principi:
a) non vi è utilizzo del marchio interessato da parte di Ebay, dunque in principio non vi è violazione diretta del marchio;
b) non vi è un obbligo generale di controllo su clienti e le merci in capo al sito d'aste, dunque: no alle ingiunzioni generiche che obblighino a prevenire future violazioni; sì alle ingiunzioni che siano effettive, proporzionate, dissuasive, non eccessivamente onerose e che non creano ostacoli al commercio legittimo;
c) immunità Internet Provider (prevista dall'art. 14 della Direttiva e-commerce) cade se:
i) il provider assume un ruolo attivo (Ebay? Lo è se ha prestato un’assistenza consistente segnatamente nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte); l'immunità permane solo se il ruolo giocato è passivo e neutrale (trattamento puramente tecnico e automatico dei dati forniti dai clienti)
oppure
ii) il provider aveva o avrebbe dovuto avere coscienza dell’illiceità e, nonostante questo, non ha rimosso le informazioni (di principio: test diligenza dell'attore medio; in concreto: notifica dei titolari o di terzi, premesso che, secondo la CGUE, la violazione allegata nella notifica deve essere “precisa e dimostrata”).
- USA: sentenza Tiffany / Ebay (2010), positiva per Ebay: né violazione diretta del marchio, né responsabilità sotto forma di "contributory liability", perché non appena informata ha sempre reagito escludendo prontamente il venditore.
Per vedere la trasmissione del 10 maggio 2013 di Patti Chiari in prima serata RSI sul tema della pirateria e della contraffazione online: link.